Il prossimo 16 dicembre scade il termine per pagare il saldo ici 2010. Qui di seguito una sintesi della disciplina. L’ici può pagarsi in due soluzioni (16 giugno e 16 dicembre) oppure, ma in questo caso è meglio chiedere conferma al Comune, in un’unica soluzione il 16 giugno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni in vigore nell’anno in corso. Per quel che concerne le modalità di pagamento è possibile utilizzare il bollettino di conto corrente postale oppure il modello F24. Quest’ultimo rispetto al bollettino consente di compensare il debito ici con crediti erariali, contributivi e previdenziali. Sempre con riguardo al versamento è utile ricordare che per legge è previsto un versamento minimo che allo stato attuale è pari a 12 euro, tuttavia i singoli Comuni posso prevedere un importo diverso, pertanto anche in questo caso è bene chiedere informazioni all’ufficio tributi. Si ricorda che l’ici sull’abitazione principale e relative pertinenze è stata abolita ad eccezione degli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 ed A9 e che il Comune può aver assimilato l’esenzione prevista per l’abitazione principale anche a quelle date in comodato a parenti in linea retta o collaterale. Un consiglio, infine, in merito alla determinazione della base imponibile ici delle aree edificabili la quale è data dal valore commerciale del terreno al 1.1.2010 moltiplicata per la relativa aliquota. A tal proposito molti Comuni hanno fissato dei valori al mq di riferimento per ciascuna zona edificabile, che consentono, qualora il contribuente li prenda come base di calcolo, lo “scudo” da qualsiasi accertamento che nel caso specifico potrebbero aversi quando l’ufficio tributi ritiene che il valore commerciale utilizzato dal contribuente non risponda ai valori reali. Quindi se possibile utilizzate tali valori che vi consentiranno di mettervi al riparo da possibili futuri accertamenti ici.
Nessun commento:
Posta un commento