Forse non tutti sanno che il codice civile prevede, all’articolo 2250, delle informazioni minime che vanno indicate negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Tra gli atti e corrispondenza rientrano ad esempio: contratti, bilanci, lettere, fax, email, ddt, ordini e fatture. A proposito di quest’ulime l’errore che spesso si compie è quello di indicare solo la p.iva. Nello specifico queste informazioni sono: sede della società, registro delle imprese presso il quale la società è iscritta, il numero di iscrizione al registro, l’eventuale stato di liquidazione in cui si trova la società, capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’utlimo bilancio (s.r.l. ed s.p.a.) ed infine l’esistenza dell’unico socio (s.r.l. ed s.p.a.). Tutte le suindicate informazioni devono essere riportate anche nel sito web della società (solo per s.r.l. ed s.p.a.) così come previsto dalla legge comunitaria 2008. Nel caso in cui si ometta uno dei dati richiesti negli atti o nella corrispondenza, nonché nel sito Web per le società di capitali, ad ogni amministratore può essere comminata una sanzione che va da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro. Infine va ricordato che il dpr 633/72 (testo unico dell’iva) prevede all’articolo 35 l’obbligo per tutti i titolari di p.iva, e quindi non solo le società ma anche le ditte individuali, di indicare la stessa nella home-page dell’eventuale sito web aziendale anche se lo stesso viene utilizzato solo per scopi pubblicitari.
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